Attività edilizia completamente libera

“Attività edilizia completamente libera”, modelli e Istruzioni aggiornati, pronti da compilare e consegnare negli uffici comunali.

Tipologia Documento: Modulistica

Descrizione

GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Normativa: (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni[1]).

  • Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01, (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 e dell’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • Decreto MIT 2 marzo 2018, (dal titolo Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal Glossario dal numero 01 al 52)

 

(Art. 6 c. 1/e 5 DPR n. 380/01) come sostituito dall’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

 

(Attività edilizia libera - Limitazione)

(Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01)

La tabella che segue individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004)

 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (AEL)

- CATEGORIE D’INTERVENTO –

 

Manutenzione ordinaria

(Dal n. 1 al 25 del glossario)

Pompe di calore

(N. 26 del glossario)

Attività di ricerca nel sottosuolo

(Dal n. 33 al 35 del glossario)

Pavimentazione di aree pertinenziali

(Dal n. 38 al 42 del glossario)

Deposito di gas liquefatti

(N. 27 del glossario)

Movimento di terra

(N. 36 del glossario)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (Dal n. 43 al 52 del glossario)

Eliminazione barriere architettoniche

(Dal n. 28 al 32 del glossario)

Serre mobili stagionali

(N. 37 del glossario)

N. 52: Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

 

 

IN AREA PROTETTA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

 

Interventi liberi in area o immobili con vincolo paesaggistico e culturale

Con il glossario dell’edilizia libera (AEL), (prevista dal D.M. 2 marzo 2018) e l’elencazione delle opere ed interventi realizzabili senza alcun atto del Comune si è posta l’esigenza di procedere all’analisi di quest’ultimi con riferimento alle aree protette dal punto di vista paesaggistico, rapportandoli con la liberalizzazione e semplificazione prevista nell’ultima normativa (DPR n. 31/17. Allegati “A e B) disciplinante l’obbligo o meno dell’autorizzazione semplificata.

 

Il Glossario, nello specifico, riporta:

 

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, c. 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR n. 380/2001. (Testo unico dell’edilizia)
  • L’elenco delle categorie dell’intervento che lo stesso testo unico dell’edilizia, appena indicato, ascrive all’edilizia libera, indicate espressamente nella tabella “A” del citato Glossario. (Manutenzione ordinaria, ecc. Si veda sotto)
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016. (Tipologia dell’intervento edile: realizzazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, adeguamento, integrazione, ecc., secondo i casi specifici)
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi (particolari edili) oggetto dell’intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. (Es: pavimentazione, intonaco, inferriate, manto di copertura, ecc.)

 

La tabella contiene altresì:

  • Altri interventi ed opere privi di rilevanza edilizia non previsti nello stesso Glossario, che possono essere realizzate liberamente, senza alcun atto di assenso, come indicato dalla dottrina, giurisprudenza e soprattutto da specifiche normative regionali e comunali, cui necessariamente però occorre fare riferimento.
  • A completamento della classificazione a descrizione delle opere, degli elementi e lavori, si è proceduto a commentare il tutto con annotazioni e appunti interpretativi, evidenziando anche il titolo abilitativo nel caso della realizzazione di questi stessi interventi esclusi dalla liberalizzazione, nel caso sia consentito solo la sostituzione, il rifacimento e rinnovamento.

 

Attività edilizia libera in contrasto con la normativa

L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa violata. (Es.: non rispetto dell’indice di permeabilità nella pavimentazione di un cortile)

 

Cartello di cantiere:

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il Comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

 

[1] ATTENZIONE!

Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.

Pagina aggiornata il 13/11/2024