(Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”