Quando è necessario il “CDU”
La certificazione, che rappresenta il contenuto di atti pubblici preesistenti deve essere allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando tali terreni non costituiscano pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e purché la loro superficie complessiva sia maggiore di 5.000 metri quadrati.
Quando NON è necessario il “CDU”
La normativa relativa al rilascio del “CDU” non trova applicazione quando i terreni costituiscono pertinenze di edifici censiti nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
Ufficio e dirigente che rilascia il “CDU”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione), in qualità di pubblico ufficiale, rilasciarlo. (Il Sindaco o l’assessore, non hanno competenza al riguardo, ad eccezione nei comuni con meno di 5000 abitanti, in assenza di personale idoneo).
Tempo di rilascio del “CDU”
Il dirigente, dalla data di presentazione della richiesta regolarmente protocollata, ha tempo 30 giorni per il rilascio.
Il periodo può essere interrotto per la richiesta di atti o elementi integrativi.
Mancato rilascio del “CDU” da parte dello Sportello unico per l’edilizia
Nel caso di mancato, rilascio, per qualsiasi motivo, del “CDU” nel termine previsto, il certificato può essere sostituito da una auto dichiarazione dei soggetti interessati, attestante:
- L’avvenuta presentazione della domanda.
- La destinazione urbanistica dei terreni, secondo gli strumenti urbanistici.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 30 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del “CDU”
Il certificato rilasciato per legge è soggetto a:
Validità
- Per anni uno dalla data di rilascio.
Decadenza
- Se a certificato rilasciato, nel frattempo, sono state modificate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, riguardanti nello specifico l’area oggetto dell’istanza.
Adempimenti dello Sportello unico per l’edilizia
- Ricevuta alla presentazione della richiesta del “CDU”
La disciplina prevede che all’atto della presentazione del “CDU” lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
- Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
- Dell’amministrazione competente.
- Della persona responsabile del procedimento.
- Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- Istruttoria del responsabile del procedimento - Richiesta di ulteriore documentazione
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per il rilascio, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
In questo caso il rilascio del “CDU” può essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti. (Nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 241/90):
- Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta
Nel procedimento relativo al rilascio del “CDU”, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
- Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
- Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.