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Per i motivi descritti in premessa che vengono interamente richiamati:
E’ proclamato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della l. r. 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e s.m.e i., a partire dalla ore 00:01 di sabato 24/07/2021 fino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale;
è vietato, su tutto il territorio regionale, l’abbruciamento di residui agricoli e forestali;
in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati da processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze dei boschi nonché in ogni altra parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
La violazione dei divieti di cui all’art. 42 della L.R. 4/1999 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell’art.52 della L.R. 4/1999 e dagli articoli 10 e 11 della L. 353/2000;