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Normativa:
Permesso di costruire
Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per "ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.
Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”
In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo. (Anche attraverso SUAP)
In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA (super), nel rispetto della legislazione, anche regionale.
Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”
Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:
…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.
Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.
Dove presentare la richiesta del Permesso di costruire (Art. 20 del DPR n. 380/01)
La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Dove presentare la richiesta del Permesso, all’interno delle attività produttive (Art. 6 DPR n. 160/2010).
La richiesta del Permesso deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
Opere e interventi soggetti al Permesso di costruire.
Il testo unico dell’edilizia stabilisce all’art. 10, (anche nelle leggi regionali) le opere soggette al “Permesso di costruire”.
Nel particolare:
È necessario ricordare che le opere, senza Permesso, in caso d’abuso, determinano quello che viene chiamato: reato edilizio, punito dall’art. 44 DPR n. 380/01.
Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire
Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (adottato dalla regione), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant’altro richiesto, in relazione all’intervento edile.
Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate al Permesso, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.
La normativa esclude dall’autocertificazione:
L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiesta rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.
La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):
Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:
L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.
Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.
Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permesso, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI, o regionale).
La predisposizione della documentazione spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.
Adempimenti dello Sportello unico
La disciplina prevede che all’atto della presentazione del Permesso lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
Il tecnico al quale è stata assegnata la pratica esamina i progetti in ordine cronologico di protocollazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere piccole modificazioni al progetto, cura l’istruttoria del procedimento e acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’onere di allegare.
Il rilascio del Permesso avviene con atto di notificazione.
Se la verifica della documentazione è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa richiesta.
Comunica altresì quanto dovuto in ordine agli stessi oneri.
Dopo il pagamento degli stessi, rilascia il Permesso di costruire,
Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, e di conseguenza il rilascio del titolo abilitativo, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.
Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.
In questo caso il rilascio del Permesso deve essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti.
Lo sportello unico dell’edilizia non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.
La normativa stabilisce quindi il principio generale dell’acquisizione d’ufficio degli atti già in possesso della pubblica amministrazione, sollevando il richiedente dall’obbligo di produrre e allegare alle istanze documenti già nella sua disponibilità. (Compreso il Durc e autorizzazioni varie).
Nel procedimento relativo alla richiesta del Permesso, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati (titolare e tecnico) i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento (rilascio del Permesso) e nell’eventualità che il responsabile del procedimento non risponda, scatta il silenzio assenso con la conseguenza che il “Permesso di costruire” s’intende rilasciato.
Esprime validità, se conforme agli strumenti urbanistici, dopo il pagamento degli oneri dovuti.
(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 20 del DPR n. 380/01, o legge regionale).
Validità e decadenza del Permesso
Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).
Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione in parola.
Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.
Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi
I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).
Parte non ultimata - Termini per inizio e fine lavori – Proroghe -
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire” o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.
Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.
Tale proroga potrà essere accordata - con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:
Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.
Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità
I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.
Titolo da esibire in cantiere
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.
Cartello di cantiere
Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.
Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”
In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Contributi
Nel caso in cui il Permesso riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario assolvere ai contributi di legge, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).
Il pagamento dei citati contributi deve avvenire prima del rilascio del titolo abilitativo.
Diritti di segreteria
Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della richiesta del Permesso.
Controlli a campione
Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.
Adempimento obbligatorio da parte del dirigente (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia giudiziaria) la cui inadempienza potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione atti d’ufficio.
Aree industriali dismesse. Permesso di costruire in deroga
Con il nuovo testo: “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di Permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione”. (Art. 14 DPR n. 380/01 come modificato dalla L. n. 164/2014)
Cambio d’uso in deroga agli strumenti urbanistici
È possibile modificare la destinazione d’uso sia di aree legate all’intervento di ristrutturazione urbanistica, sia di fabbricati con l’intervento di ristrutturazione edilizia (pesante), anche in deroga alla destinazione d’uso in essere, quindi con possibile contrasto con gli strumenti urbanistici, a condizione che in tal senso il consiglio comunale si esprima favorevolmente, attestando che l’intervento edilizio ha valenza d’interesse pubblico.
Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti: aumento della superficie coperta, prima dell’intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (pesante).
Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza del Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).
L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a Permesso, in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.
In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.
Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)
DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.
In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).
Pagina aggiornata il 13/11/2024